STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DUE PUNTI APERTE VIRGOLETTE

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO.

Art. 1 Ai sensi degli art. 36 e segg. Del codice civile è costituita l’associazione è costituita l’Associazione denominata: "DUE PUNTI APERTE VIRGOLETTE" in seguito chiamata per brevità "associazione". L’associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro ed è disciplinata, ai fini fiscali, dall’art. 5 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n 460

Art 2 L’Associazione ha sede in Milano, Via Marco D’Oggiono 3. Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con la sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città; tale variazione non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi operative o sezioni staccate anche in altre città.

Art. 3 L’associazione persegue i presenti scopi:

- Progettare, promuovere, sostenere, e contribuire allo sviluppo di prodotti artistici contemporanei che si pongono nell’ambito di un percorso di ricerca e sperimentazione in tutte le forme e in particolare nel teatro, nelle arti visive, nella letteratura, nella musica, secondo un concetto di trasversalità e interscambio disciplinare.

Diffondere il sapere e la cultura artistica della contemporaneità e il repertorio storico considerato nei suoi rapporti con il presente, sviluppandone la conoscenza presso il pubblico e in particolare a quello appartenente a fasce "nuove", individuate in quelle giovani (18-35 anni), in quelle socialmente estromesse dai percorsi culturali "colti" e

dalla fruizione artistica. Proporre conferenze, tavole rotonde o cicli di incontro in sale cittadine o extraurbane aperte gratuitamente ai soci. Diffondere il concetto di fruizione consapevole e critica del prodotto artistico e di comunicazione artistica, presso il pubblico. Collaborare con altre istituzioni pubbliche o private all’organizzazione di rappresentazioni teatrali, letture, mostre, performance, installazioni, conferenze. Creare un gruppo di persone che provengono da esperienze artistiche e professionali diverse che mettano in comune e confrontino le loro conoscenze. Indirizzare la sua attività anche ad altri comuni italiani e avviare relazioni internazionali così da ampliare i propri scambi intellettuali con realtà appartenenti a culture diverse.

ATTIVITA’.

Art 4 L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività in particolare: organizzare almeno una manifestazione teatrale e una mostra, performance, installazione all’anno di particolare rilevanza, in ambito cittadino e non, aperte al pubblico. Organizzare anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private seminari, convegni, conferenze che abbiano come tema in particolare la multidisciplinarietà nelle arti, il rapporto tra repertorio storico e presente, il concetto di fruizione artistica, i rapporti tra le arti e la società. Allestimenti di spettacoli ed eventi teatrali in collaborazione con istituzioni e privati. Allestimenti di mostre-performances, letture, conferenze, tavole rotonde, seminari

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

Art 5 Il fondo comune dell’Associazione è costituito: dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali. Da eventuali donazioni, elargizioni, e lasciti. Da eventuali contributi di enti pubblici e privati. Da eventuali proventi della sua attività.

Art 6 L’esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31gennaio dell’anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all’Assemblea dei soci per l’approvazione

SOCI

Art 6 Sono ammessi come soci, oltre ai fondatori, le persone e gli enti che ne condividano le finalità e la cui domanda, sottoscritta per presentazione da almeno due soci, sarà accettata dal consiglio direttivo con delibera irrevocabile e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio stesso.

Sono Soci Fondatori le persone che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione nonché le persone e gli Enti da loro designati in conformità alle previsioni dell’atto costitutivo. Sono Soci benemeriti le persone e gli enti che per l’importanza delle loro elargizioni e/o dell’attività svolta in favore dell’associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci Sostenitori le persone egli enti che, impegnandosi a sostenere l’attività dell’Associazione con una contribuzione associativa annua minima periodicamente fissata dal Consiglio Direttivo, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio stesso. Sono soci Aderenti le persone e gli enti che, esprimendo adesione agli scopi dell’Associazione con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente fissata dal Consiglio Direttivo, abbiano ricevuta tale qualifica dal Consiglio stesso. La qualità di soci sostenitori, di soci Studenti e di soci aderenti si perde automaticamente per effetto del mancato versamento della contribuzione per più di un anno. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e dovranno effettuare il versamento della

quota annuale di associazione.

Art 7 i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio. L’esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art 8 Fermo quanto stabilito nell’Art 6 la qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno il diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

AMMINISTRAZIONE

Art 9 L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti annualmente dall’assemblea dei soci. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Art. 10 Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Cassiere e un Segretario. L’assemblea nomina, ove lo ritenga, un presidente Onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell’Associazione.

Art 11 il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il consuntivo e il preventivo e deliberare in ordine all’ammontare della quota sociale.

Art 12 il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’assemblea dei soci dal presente statuto. Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti, consulenti, determinandone o approvandone i compensi.

Art 13 il presidente, il Vice presidente, il Cassiere il Segretario , con firma abbinata a due a due, rappresentano legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi tutti i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e prelievi.

ASSEMBLEE. Art 14 i soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 31 gennaio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, oppure mediante affissione dell’avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art 15 L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente Onorario, ove lo ritenga opportuno, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su quanto altro è ad essa demandato per statuto.

Art 16 Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci fondatori, benemeriti, sostenitori in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere, comunque, diritto a più di tre voti.

Art 17. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni dell’assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art 18 L’assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà dei soci fondatori, benemeriti e sostenitori e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

SCIOGLIMENTO. Art 19 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea (2/3), la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 

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